Addio al trattamento di fine rapporto in busta paga. La misura – introdotta in via sperimentale nel 2015 – non è stata oggetto di proroga e dunque dal 1° luglio 2018 è cessato l’obbligo per i datori di lavoro di erogare il Tfr insieme allo stipendio ai lavoratori che ne facevano richiesta.
Come scrive l’Inps, infatti, "i lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, hanno potuto richiedere ai rispettivi datori di lavoro, in via sperimentale, di percepire in busta paga la quota maturanda del Trattamento di Fine Rapporto ( Tfr)", ma "non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative, i datori di lavoro non saranno più tenuti a erogare in busta paga la quota maturanda del Tfr per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta".
Il Tfr in busta paga esce dunque di scena, per la verità senza grossi clamori. Il governo Renzi aveva introdotto questa possibilità per dare un po’ di ossigeno ai redditi bassi, ma i calcoli dell’ex premier si sono rilevati errati: a tre anni dall’introduzione si può dire che il Tfr in busta paga è stato essenzialmente un flop, anche se – va sottolineato – negli ultimi mesi il numero di chi ne faceva richiesta era in aumento.
Secondo Il Sole 24 Ore, il picco di richieste (poco più di 217mila) è stato registrato nel febbraio 2018. Si tratta comunque di un numero molto basso corrispondente grossomodo all’1,3% dei dipendenti.
Destinazione Tfr – Alla luce dello stop, il lavoratore potrà ora accantonare il Tfr come avviene nella normalità dei casi, esclusivamente:
Il Condominio datore di lavoro – Il Condominio che si avvalga dell’attività di lavoratori subordinati (quali ad esempio: giardiniere, portiere, personale addetto alla pulizia, ecc.), che decidano di accantonare il Tfr all’interno dell’azienda, può decidere di provvedere al progressivo accantonamento avvalendosi di un prodotto di capitalizzazione assicurativa, realizzando i seguenti vantaggi:
La richiesta di anticipo è giustificata nei seguenti casi: