La Polizza Globale Fabbricati è un contratto stipulato per proteggere il valore delle unità condominiali, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.
Ma quali tutele fornisce? È sempre obbligatoria?
UNO STRUMENTO OPPORTUNO
Prima di stipulare questa tipologia di Polizza è bene tenere a mente che si tratta di uno strumento non obbligatorio ma opportuno. La Polizza Globale Fabbricati, infatti, permette di trasferire il rischio di danni causati da eventi di vario genere, dal condominio alla compagnia assicurativa. La compagnia assicurativa si assume quindi l'onere economico derivante dai lavori di ripristino e risarcisce terzi danneggiati.
La stipula della polizza richiede una specifica delibera dell'assemblea condominiale, salvo il caso in cui il regolamento condominiale non ne imponga già espressamente la sottoscrizione. In quest’ultima eventualità l'amministratore è autorizzato a stipulare e rinnovare la Polizza al termine del contratto, con i costi suddivisi tra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. Il regolamento condominiale può anche definire un metodo alternativo di ripartizione delle spese.
IL COSTO DI RICOSTRUZIONE
Per determinare il premio assicurativo, è essenziale stabilire il valore di ricostruzione dell'immobile, non il suo valore commerciale. Il Collegio Costruttori di ciascuna provincia fornisce una tabella basata sulla tipologia costruttiva e sulle rifiniture dell'edificio, con valori compresi tra 440 e 480 euro. Questo importo viene quindi moltiplicato per la cubatura dell'edificio oggetto della Polizza Globale Fabbricati.
LE COPERTURE
Le compagnie assicurative solitamente includono nelle coperture di questa tipologia di Polizza la struttura principale e le sue pertinenze, come cantine, tettoie, box auto, impianti, piscine, muri di contenimento, centrali termiche, serbatoi, infissi e altri elementi fissi. Non sono inclusi generalmente gli elementi rimovibili come, ad esempio, la tappezzeria e moquette o le aree esterne come parchi, spazi verdi, alberi e pavimentazioni all'aperto.
La polizza può essere divisa in due categorie principali: incendio e altri danni, e responsabilità civile verso terzi. Nella prima categoria, la compagnia di assicurazione si impegna a risarcire danni causati da incendi, fulmini, caduta di aeromobili, meteoriti, velivoli e sostanze rilasciate durante incendi. La polizza può estendersi anche a danni causati da eventi socio-politici o eventi atmosferici di particolare entità.
Nella seconda categoria, la responsabilità civile verso terzi, si intende coperto il risarcimento dei danni a soggetti danneggiati da incidenti legati alla proprietà. Nel caso in cui, ad
esempio, un albero nella proprietà cade a causa di un fulmine, l’assicurazione dovrà risarcire la persona danneggiata.
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